La firma in calce alle domande da presentare alla Pubblica Amministrazione non deve più essere autenticata (legge n° 191/98) neppure quando contenga una dichiarazione sostitutiva di notorietà ).
Due sono le eccezioni in base alle quali continuerà a essere consentita l' autentica della sottoscrizione dinnanzi al Funzionario incaricato dal Sindaco:
- quando la firma da apporre serve per consentire l' incasso immediato di somme di denaro non direttamente dall' interessato (es. delega per la riscossione della pensione).
- quando si tratti di dichiarazione sostitutiva di atto notorio destinata ad essere utilizzata non per una pratica in corso presso un pubblico ufficio ma per una pratica gestita da una società privata in regime di mercato libero (es. Banca, Assicurazione, Poste).